Facendo seguito al nostro precedente articolo [clicca qui per leggerlo] dell'8 novembre, il sito web dell'Assemblea Nazionale del Popolo (NPC) cinese ha pubblicato la Legge sull'arbitrato (bozza di emendamento), con una scadenza per il feedback sui pareri fissata al 7 dicembre. La bozza di emendamenti alla Legge sull'arbitrato della Repubblica Popolare Cinese (PRCAL), a nostro avviso, contribuisce a modernizzare il sistema arbitrale cinese, rendendolo più flessibile e compatibile con le pratiche internazionali. L'analisi che segue evidenzia le principali modifiche, confrontandole con la legge attuale ed esaminandone i potenziali impatti.
- Ampliamento delle materie arbitrabili
La bozza, con l'articolo 3, chiarisce che possono essere arbitrate le controversie tra soggetti con pari status civile, come persone fisiche, società e altre organizzazioni. Questo ambito di applicazione più ampio consente all'arbitrato di svolgere un ruolo più ampio nella risoluzione di vari tipi di conflitti commerciali, allineandosi alle pratiche internazionali.
- Arbitrato ad hoc per controversie relative a zone marittime e a zone pilota di libero scambio
Un cambiamento importante nella bozza è l'introduzione dell'arbitrato ad hoc, che è consentito a determinate condizioni, come indicato nell'articolo 79. Questo articolo consente specificamente l'arbitrato ad hoc per le controversie marittime legate all'estero o per le controversie tra imprese all'interno delle zone pilota di libero scambio della Cina. Questa flessibilità consente alle parti una maggiore autonomia nella strutturazione delle procedure arbitrali, il che è particolarmente interessante per le entità internazionali. L'obbligo di depositare i dettagli chiave presso l'Associazione arbitrale cinese garantisce la conformità, offrendo al contempo alle parti la libertà di un arbitrato ad hoc, in linea con le norme internazionali come la Legge modello UNCITRAL.
- Riconoscimento delle istituzioni arbitrali straniere
La bozza promuove la creazione di istituzioni arbitrali straniere in Cina. L'articolo 83 consente esplicitamente a queste istituzioni di aprire filiali all'interno delle zone pilota di libero scambio della Cina, consentendo loro di condurre arbitrati legati all'estero direttamente in Cina. Questa disposizione rappresenta un passo avanti verso l'apertura del mercato arbitrale cinese agli attori internazionali, offrendo alle parti straniere maggiori possibilità di scelta nell'arbitrato istituzionale all'interno della giurisdizione cinese.
- Disposizioni di soccorso provvisorio rafforzato
La bozza prevede un ampliamento dei poteri per le misure cautelari. L'articolo 36 consente ai tribunali arbitrali di emettere varie forme di misure provvisorie, tra cui ordini di conservazione dei beni e ingiunzioni specifiche per la condotta, che in precedenza potevano essere concesse solo dai tribunali. Ciò si allinea agli standard internazionali consentendo ai tribunali arbitrali di proteggere meglio i diritti delle parti prima dell'emissione dei lodi definitivi, aggiungendo un livello di sicurezza che può essere particolarmente importante nelle controversie commerciali.
- Principio di competenza-competenza
La bozza include il principio di competenza-competenza nell'articolo 28, dando ai tribunali arbitrali la facoltà di decidere sulla propria giurisdizione. Attribuendo ai tribunali l'autorità iniziale sulle sfide giurisdizionali, la bozza riduce al minimo i potenziali ritardi causati dagli interventi dei tribunali. Il coinvolgimento del tribunale è limitato agli appelli dopo che il tribunale ha preso una decisione sulla giurisdizione, il che scoraggia le obiezioni giurisdizionali volte esclusivamente a bloccare il procedimento, snellendo così il processo arbitrale.
- Requisiti del comitato arbitrale e maggiore trasparenza
Fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 79, sopra descritte, la bozza mantiene il requisito dei comitati arbitrali, dettagliato negli articoli da 12 a 21. Queste sezioni delineano i ruoli, la governance e le responsabilità di supervisione dei comitati arbitrali, rafforzando la loro necessità nel quadro normativo. Inoltre, la bozza prevede che i comitati seguano chiare linee guida di trasparenza, tra cui la pubblicazione dei regolamenti arbitrali, degli standard di remunerazione e delle relazioni annuali. Queste misure mirano a rafforzare l'affidabilità e l'integrità dell'arbitrato in Cina, creando fiducia negli investitori stranieri e nelle altre parti interessate al processo arbitrale.
Conclusione
Le modifiche proposte alla legge sull'arbitrato della RPC rappresentano una modernizzazione completa, che rende il quadro normativo più accessibile e allineato alle prassi internazionali. Introducendo l'arbitrato ad hoc, migliorando le disposizioni sui provvedimenti provvisori e rafforzando il ruolo dei comitati arbitrali con requisiti di trasparenza più severi, la bozza offre alle parti sia nazionali che internazionali un'opzione arbitrale più solida e versatile. Se attuate, queste riforme potrebbero rafforzare lo status della Cina come giurisdizione favorevole all'arbitrato e incoraggiare un uso più ampio dell'arbitrato nella risoluzione delle controversie commerciali.



